Buoni fruttiferi postali: diritto al rimborso prescritto? se Poste ha colpa deve risarcire il danno al sottoscrittore

Nel caso in cui non risulti provato che il sottoscrittore di BPF ha ricevuto dall’emittente il foglio informativo all’atto della sottoscrizione di tali titoli, si deve ritenere che, qualora a seguito della loro scadenza l’emittente si rifiuti di rimborsarli a causa della prescrizione, si verifichi un danno ingiusto del sottoscrittore, il quale è cagionato dalla violazione di uno specifico dovere informativo dell’emittente“.

Con questo principio l’Arbitro Bancario Finanziario, con la pronuncia n. 6057/2021 del 23 marzo 2021 (relatore Patti) ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore di un risparmiatore per un importo pari al valore del buono fruttifero postale.

COSA SONO I BUONI FRUTTIFERI POSTALI

I BPF sono prodotti finanziari di investimento emessi da Cassa Depositi e Prestiti, garantiti dallo Stato e collocati sul mercato da Poste Italiane S.p.A. L’emissione può essere dematerializzata o cartacea.
Ove il titolo sia cartaceo il sottoscrittore, in fase di acquisto, lo riceve e ne resta responsabile della custodia. Per ottenerne il rimborso dovrà poi presentarlo a Poste.

LA CONSEGNA DEL FOGLIO INFORMATIVO

All’atto della consegna del BFP Poste Italiane è obbligata ad informare il sottoscrittore delle caratteristiche del buono mediante la consegna dei fogli informativi nei quali, tra l’altro, deve essere riportata la scadenza del titolo emesso.

PASSANO GLI ANNI E…

Capita sovente che i sottoscrittori acquistino buoni cartacei e si dimentichino di possederli anche per molti anni. In questo caso, ove siano trascorsi 10 anni dalla scadenza del titolo, Poste Italiane usa rifiutare il rimborso ritenendo sia trascorso troppo tempo senza che il sottoscrittore abbia mostrato interesse.
In sintesi, Poste eccepisce la prescrizione del diritto del sottoscrittore a vedersi rimborsare il buono, il che comporta l’estinzione del diritto stesso ai sensi dell’art. 2934 c.c.

CHI DEVE DIMOSTRARE LA CONSEGNA DEL FOGLIO INFORMATIVO

Se il buono non riporta alcuna indicazione sulla data di scadenza e se il sottoscrittore non ricorda di aver ricevuto il foglio informativo, avrà una chance di ottenere una tutela dei propri diritti.
Ed infatti, il collocatore (Poste) è obbligato a rispettare i doveri di trasparenza e di informazione, soprattutto relativi al termine di scadenza, cosicché, a mente degli artt. 1218 e 2935 c.c. sarà egli stesso a dover dimostrare di aver compiuto ogni adempimento informativo.
Ove, quindi, non riesca a fornire prova di aver sottoposto il foglio informativo contenente la descrizione della caratteristiche dell’investimento, potrà essere ritenuto responsabile in via contrattuale.
Potrà, tuttavia, essere accertata una responsabilità precontrattuale a carico del collocatore, in via extracontrattuale, essendo venuto meno ai doveri di buona fede imposti dall’art. 1337 c.c. nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto.

IL CASO

Un sottoscrittore che nel 2019 si era visto rifiutare da Poste Italiane il rimborso del BFP serie 18O emesso nel novembre 2006 con scadenza a 18 mesi, dell’importo di € 5000,00, nel 2020 si rivolge all’Arbitro Bancario Finanziario sostenendo due argomenti a sostegno delle proprie domande:

  1. Il diritto al rimborso per mancato decorso del termine di prescrizione. Il ricorrente sostiene, sul solco delle pronunce dell’ABF (ex multis ABF, Decisione N. 12790 del 17 maggio 2019) che nel caso di specie non si è costituito il presupposto per la decorrenza della prescrizione poiché questa inizia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto, a mente dell’art. 2935 c.c., che dispone «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere». In altri termini, non può dirsi trascorso il termine di prescrizione poiché Poste non ha messo il sottoscrittore nella possibilità di avere piena contezza della durata del buono e, quindi, del termine entro cui il diritto al rimborso poteva essere fatto valere.
  2. Il diritto al risarcimento del danno. A causa della condotta di Poste Italiane, che in fase di trattative è venuta meno agli obblighi di trasparenza ed ai doveri di informazione, non avendo consegnato la documentazione informativa, il ricorrente chiede, in via subordinata, il risarcimento del danno procurato da Poste Italiane in via precontrattuale.
LA DECISIONE DELL’ABF

L’organismo ha rigettato la domanda principale ritenendo decorso il termine di prescrizione.
Ha invece accolto la domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, poiché non è risultata la prova di ricezione del foglio informativo all’atto della sottoscrizione del titolo, riconoscendo l’esistenza di un danno ingiusto di natura extracontrattuale, così aprendo la strada al recupero delle somme versate da parte del risparmiatore.

L’AMMONTARE DEL DANNO NON INCLUDE RENDIMENTO E LUCRO CESSANTE

A parere dell’ABF “il danno risarcibile è costituito dal capitale versato dal sottoscrittore (danno emergente), ma non dal rendimento del titolo. Se infatti è ragionevolmente certo (‘più probabile che non’) che, ove fosse stato informato della scadenza dei titoli, il sottoscrittore li avrebbe tempestivamente presentati all’incasso, è viceversa impossibile determinare il giorno in cui ciò sarebbe potuto avvenire e, di conseguenza, il rendimento del titolo che il sottoscrittore ha perduto (lucro cessante)”.
Alla luce dei principi sopra affermati ha disposto che Poste Italiane corrisponda la somma pari al capitale versato all’atto di sottoscrizione del buono.

Avv. Marco Giudici


Il caso è stato trattato dall’autore. Per ulteriori informazioni o chiarimenti (anche tra colleghi) usare i contatti in homepage.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

error: Content is protected !!
× Contattami via whatsapp