Nel nostro ordinamento quando una persona muore la sua eredità viene devoluta al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo regole determinate.
Tuttavia, non si fa luogo a questa forma di successione, denominata appunto “successione legittima”, se non quando manchi, in tutto o in parte, la “successione testamentaria”, ossia quando il defunto abbia disposto dei propri averi con testamento.
Questo principio, noto ai più, costituisce un cardine del diritto successorio, stabilito dagli artt. 457 e 565 del codice civile.
Non tutti sanno, però, che una persona può ereditare da un soggetto estraneo alla famiglia d’origine senza che questi si preoccupi di disporre delle proprie sostanze con un testamento in favore dell’adottato.
Infatti, pur se si è adulti ed estranei al nucleo familiare di una persona, è possibile assumere una condizione assimilabile a quella di figlio legittimo di questa, ossia uno status che consente di acquistare una serie di diritti, tra i quali quelli successori, sebbene limitati.
Il meccanismo giuridico è disciplinato dagli artt. 291-314 del codice civile e consente a chiunque, in presenza delle condizioni di seguito esposte, di adottare un maggiorenne.
Questo istituto, detto anche adozione ordinaria, non deve confondersi con l’adozione dei minori. Difatti, l’adozione di persone maggiori di età si connota in modo diverso ed aveva un’originaria finalità di procurare un figlio a chi non lo ha avuto da natura mediante il matrimonio (adoptio in hereditatem: cosi’, Corte cost., ordinanza n. 170 del 2003). Essa, infatti, come si vedrà, ha finalità differenti e non genera gli effetti dell’adozione di minore.
In sintesi, l’adozione di maggiorenne risponde essenzialmente alla finalità di assicurare all’adottante la perpetuazione di una discendenza e la trasmissione del nome e del patrimonio. Viene utilizzata nella prassi anche per consolidare l’unità familiare formalizzando un rapporto di accoglienza già sperimentato e vissuto (Cass. 6761/2012).
Passiameremo ora in rassegna le principali norme che riguardano l’adozione di maggiorenni per vedere come opera questo particolare istituto di diritto di famiglia.
A chi è rivolto
Va premesso che l’impianto normativo disciplinante questa forma di adozione venne concepito per chi non ha figli, sebbene la Corte Costituzionale abbia in seguito aperto ai consociati la possibilità di adottare anche in presenza di discendenti, legittimi o legittimati, maggiorenni e consenzienti.
Dove va presentata la domanda
L’adozione viene pronunciata dal tribunale, quindi è necessario adire l’Autorità Giudiziaria.
Requisiti per adottare
Chi intende adottare una persona maggiore di età deve:
- aver compiuto 35 anni (sebbene quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno l’età di trenta anni) (art. 291 c.c.)
- aver superato di almeno di 18 anni l’età di colui che intende adottare (sebbene la cassazione abbia disapplicato questo principio Cass. 7667/2020) (art. 291, comma secondo, c.c.);
- non essere già genitore (art. 293 c.c.) o tutore (salvo eccezioni, v. art. 295);
- aver prestato il consenso ad adottare ed aver ricevuto il consenso dell’adottando (art. 296 c.c.), entrambi dinanzi al presidente del tribunale competente per territorio, salvo eccezioni (v. art. 311 c.c.);
- aver ricevuto l’assenso dei genitori dell’adottando e l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati (art. 297 c.c.). In caso di dissenso o di incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo è previsto l’intervento del Tribunale, che può pronunziare ugualmente l’adozione ma alle condizioni stabilite dal secondo comma dell’art. 297 c.c. (ossia sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, ma salvo che si tratti dell’assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell’adottante o dell’adottando);
Da quante persone si può essere adottati
Ognuno può essere adottato da una sola persona o da due, purché in tal caso siano marito e moglie (art. 294 c.c.).
Condizioni per l’adozione
L’adozione deve convenire all’adottando.
In assenza di tale requisito il tribunale non potrà accogliere la domanda di adozione (art. 312 c.c.).
Quali effetti non genera
Come già accennato, l’adozione di maggiorenne non implica necessariamente, come in quella di minore, l’instaurarsi o il permanere della convivenza familiare e non determina la soggezione alla potestà del genitore adottivo, che non assume l’obbligo di mantenere, istruire ed educare l’adottato.
Adottante ed adottato, al pari di genitore e figlio, sono però tenuti agli obblighi alimentari in caso di bisogno (artt. 433 – 436 c.c.).
quali Effetti genera
- l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio. Se l’adozione è compiuta da coniugi l’adottato assume il cognome del marito. Se compiuta da una donna sposata, l’adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.
- l’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge, ma l’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge (art. 300 c.c.);
Diritti successori
Altro effetto generato dall’adozione riguarda la materia successoria.
Sul punto la legge stabilisce espressamente che l’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto (art. 304 c.c.). Ciò significa che in caso di morte dell’adottato l’adottante non potrà ricevere nulla, salvo ovviamente che il de cuius non abbia disposto dei suoi beni con testamento (ma ciò non ha nulla a che vedere con l’adozione).
Per contro, il codice civile, al secondo comma dell’art. 304 c.c., nell’enunciare i diritti dell’adottato rimanda alle norme contenute nella disciplina generale delle successioni, laddove (all’art. 566 c.c.) viene operata un’equiparazione tra i figli e gli adottivi.
Vale, inoltre, la regola per cui gli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell’adottante. Significa che, ad esempio, qualora l’adottante muoia prima del proprio genitore (del “nonno” dell’adottato), l’adottato non sarà chiamato alla successione di quest’ultimo così come di nessun altro parente dell’adottante.
E
L’adottante dovrà altresì far attenzione qualora abbia disposto dei propri beni con testamento. Difatti va ritenuto che in tal caso si verifichi la revoca di diritto (art. 687 c.c.) di tutte le disposizioni testamentarie (non anche di quelle donative ex art. 803 c.c.), a meno che nel testamento abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi (v. Cass. 6761/2012).
Avv. Marco Giudici
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