“Papà, mamma, voglio sposarmi!”. E’ possibile contrarre matrimonio sotto i 18 anni senza il consenso dei genitori?

Mettiamo il caso che vostro figlio (o figlia) minorenne, tornando da scuola, si presenti al vostro cospetto rappresentandovi la propria amata coetanea come colei “che dà per li occhi una dolcezza al core” al punto da voler convolare a nozze prima del previsto.

Certamente l’ipotesi non è frequente e alla gran parte delle persone può apparire comica e surreale, specialmente oggi, in un contesto sociale ed economico dove i figli tendono ad uscire dal nucleo familiare in tarda età.

Ebbene, ipotesi infrequente ma non così surreale, se non altro perchè è espressamente prevista dal nostro codice civile entrato in vigore nel 1942 ed altresì normata in quello previgente.

Diciamo, quindi, che ormai da tempo è consentito al minore di sposarsi, ma ad alcune condizioni, differenti rispetto quelle stabilite in passato.

Va detto poi che, specialmente se osservata dalla prospettiva dei genitori, la disciplina che regola il matrimonio del minore è tutt’altro che scontata, specialmente in un ordinamento come il nostro che attribuisce loro una potestà caratterizzata da specifici doveri e responsabilità.

Se può, infatti, ragionevolmente desumersi che oggi la madre e il padre abbiano voce in capitolo sul matrimonio del figlio minore, bisogna chiedersi se il parere dei genitori è necessario o vincolante.

In sostanza: a che condizioni possono sposarsi i minori? ma, sopratutto, è necessario il consenso dei genitori?

Vediamo cosa prevede la legge italiana.

Il matrimonio dei minori fino al 1942

Nel codice civile del Regno d’Italia previgente a quello attuale (quindi in vigore dal 1865 al 1942) non potevano contrarre matrimonio l’uomo prima del compimento dei 18 anni e la donna prima che dei 15 anni, sicché entrambi minori di 21 anni potevano sposarsi e la donna finanche in piena adolescenza.

Al tempo, il consenso dei genitori era necessario (e sufficiente quello del padre in caso di disaccordo) per il matrimonio tra un uomo e una donna al di sotto, rispettivamente di 25 e 21 anni (art. 63) e in assenza dei genitori, era necessario “il consenso degli avi e delle avole” (art. 64). In caso di disaccordo tra genitori o avi e avole di un nubendo, con i corrispondenti parenti dell’altro, “il disparere tra le due linee equivale a consenso”.
Le famiglie di origine, quindi, assumevano un’importanza dominante nelle scelte future dei propri discendenti.

Il matrimonio oggi

Il matrimonio è un istituto previsto dal nostro ordinamento all’art. 29 della Costituzione, che lo eleva ad elemento fondativo della famiglia.

Al di sotto del rango costituzionale, il matrimonio è analiticamente disciplinato dalla legge. In particolare, nel nostro codice civile che contiene una dettagliata normazione al titolo VI del I libro, ossia dall’art. 79 all’art. 197.

Per contrarre matrimonio occorre che ciascuno dei nubendi disponga della capacità di sposarsi e non sussistano impedimenti riguardanti l’idoneità della coppia a contrarre le nozze (si veda artt. 84 – 92 c.c.).

Il matrimonio dei minori oggi

Riguardo alle capacità, l’art. 84 del codice civile attualmente vigente prevede che i minori di età non possano contrarre matrimonio.

I minori di età sono, come noto, coloro che non hanno raggiunto la maggiore età “fissata al compimento del diciottesimo anno” (art. 2 c.c.). Così è dal 1975, in forza della riforma del diritto di famiglia (L. 08.03.1975, n. 39), prima della quale la maggiore età era fissata a 21 anni.

E’ tuttavia prevista un’eccezione rispetto al divieto del matrimonio del minore.

Difatti, sempre l’art. 84, ma al comma secondo, c.c., prevede che il minore di anni 18 possa contrarre matrimonio:

  • su istanza del minore stesso;
  • accertata la sua maturità psicofisica;
  • accertata la fondatezza delle ragioni addotte;
  • sentito il pubblico ministero, i genitori (o il tutore);
  • sussistendo gravi motivi;
  • purché abbia compiuto 16 anni.

Soddisfatte tutte queste queste condizioni il tribunale può emettere un decreto di ammissione del minore a contrarre il matrimonio.

Chi vuole parli ora o taccia per sempre

Avverso il decreto emesso e prontamente comunicato al pubblico ministero, ai genitori (o al tutore) e ai nubendi, entro 10 giorni dalla comunicazione può essere proposto reclamo in Corte d’Appello.

Questo per dare la possibilità anche ai genitori di opporsi al matrimonio, sebbene il loro consenso non sia mai e in alcun modo richiesto come condizione per l’emissione del decreto.

Oggi, quindi, la famiglia non ha più il peso che aveva un tempo dinanzi alla scelta del minore di sposarsi, ma non per questo il minore ultrasedicenne potrà convolare a nozze quando vorrà, dovendo sottoporre al vaglio dell’autorità giudiziaria delle circostanze senza le quali il matrimonio non s’ha da fare.

Vuoi la bicicletta? pedala!

Dal matrimonio del minore la legge fa discendere delle conseguenze molto importanti, prevedendo l’emancipazione automatica (art. 390 c.c.), che comporta l’acquisto della piena capacità nei rapporti personali.

Egli, quindi, non è più “sostituito” dai genitori (o da un tutore), ma affiancato da un curatore. Se uno dei coniugi è maggiorenne questi verrà scelto come curatore, altrimenti il giudice potrà nominare un terzo, con preferenza per i genitori (art. 392 c.c.).

Attenzione però, perché non tutti gli atti possono essere compiuti dal minore, ma solo quelli che non eccedono l’ordinaria amministrazione, per i quali è necessario il consenso del curatore e l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

Questa forma di responsabilizzazione del minore viene riassunta nel brocardo latino “habilis ad nuptias, habilis ad nuptiarum consequentias” (idoneo alle nozze, idoneo alle conseguenze delle nozze) o, richiamato con riferimento al potere del minore di effettuare donazioni obnuziali con l’assistenza di chi esercita la potestà, la tutela o la curatela, “habilis ad nuptias habilis ad pacta nuptialia” (idoneo alle nozze, idoneo ai patti nunziali).
Come a dire: “caro minore, oneri e onori. Hai voluto la bicicletta? ora pedala!”.


Avv. Marco Giudici
(Riproduzione riservata)

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