Decidiamo di cambiare la nostra auto e ci mettiamo alla ricerca del veicolo che desideriamo da tempo. Le nostre tasche non offrono grandi disponibilità cosicché puntiamo ad un buon usato. Impieghiamo qualche giorno e alla fine troviamo il modello che ci interessa. Ci rechiamo nel salone di auto per vederla e, sotto pressione del venditore, ce la riserviamo con un acconto e sottoscriviamo il modulo che ci viene sottoposto contenente la clausola “visto e piaciuto”
In breve tempo portiamo a conclusione l’affare versando il prezzo o firmando un contratto di finanziamento e, concluse le pratiche burocratiche per la messa su strada, ritiriamo il veicolo.
Non passa molto che il mezzo si guasta. Ci rivolgiamo al venditore che si dice non obbligato a fornire garanzie proprio in forza della clausola “visto e piaciuto” che abbiamo accettato di firmare.
I malcapitati che incappano in problemi del genere non sono pochi. L’errore che commettono è quello di firmare qualsiasi formulario che viene sottoposto per assicurarsi un veicolo mentre sono in preda all’entusiasmo o presi dalla fretta.
Vediamo cos’è la clausola “visto e piaciuto” e come bisogna comportarsi qualora ci venga sottoposta.
la clausola “Visto e piaciuto”
La clausola “visto e piaciuto” ha due scopi:
- accerta consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta;
- esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest’ultima limitatamente a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede.
Ciò significa che stabilisce delle condizioni a vantaggio del venditore in tema di responsabilità per difetti del bene venduto.
In una interessante pronuncia in cui si spinge a citare perfino Dante Alighieri e Beatrice, la Corte d’Appello di Firenze (Sent. 134/2011) si è dilettata nella ricerca del senso originale dell’espressione “visto e piaciuto”, che evocherebbe “un fenomeno di rapimento immediato e incondizionato quale può provare chi, per la sola vista di una persona, si innamori subitaneamente della medesima”.
Per questo motivo ha ritenuto che chi dichiara di accettare la situazione di fatto e di diritto del bene come “visto e piaciuto”, non può poi invocare i vizi per ottenere una riduzione del prezzo di acquisto. La sottoscrizione della cosiddetta “clausola di stile” infatti, vale la rinuncia in toto alla garanzia per vizi: tale espressione di matrice “prevalentemente popolare”, se riportata all’interno di un contratto, non può che significare che il compratore si impegna ad accettare l’oggetto in parola senza alcuna riserva e, pertanto, rinunciando in toto alla garanzia per vizi.
Ciò non significa, però, che il compratore sia salvo da ogni obbligo connesso ai vizi del bene poiché la garanzia per i vizi della cosa compravenduta non può ritenersi esclusa dalla clausola in esame qualora i vizi, siano essi riconoscibili od occulti, siano stati taciuti in mala fede (Cass. civ., 07/12/1973, n. 3342).
Neanche può riferirsi ai vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente l’acquisto (Cass. 9588/2022).
Senza guardare al caso concreto non può dirsi quando la clausola è idonea a sollevare il venditore dalla responsabilità per i difetti del bene venduto. Ciò dipende da numerosi fattori collegati all’affare concluso, dal veicolo, dalla natura del guasto, ecc. Certamente incide un elemento di buona fede cui ambo le parti devono essere sempre tenute nel momento della trattativa e nella conclusione del contratto.
Come scongiurare i pericoli della clausola “visto e piaciuto”
Vediamo qualche consiglio pratico dettato dall’esperienza.
Per prima cosa non bisogna farsi prendere dall’entusiasmo per aver trovato il veicolo dei nostri sogni, specialmente se il venditore ci dice che il mezzo è molto ricercato e verrà venduto al prossimo cliente.
Neanche si deve acquistare in fretta. Se ci serve un mezzo per circolare è meglio prenderlo in affitto per il breve tempo occorrente.
Con ottima probabilità un giorno di riflessione non ci farò perdere l’affare, quindi facciamoci consegnare il formulario che il venditore vorrà sottoporci ed esaminiamolo attentamente.
In secondo luogo occorre tener conto che nessuno è obbligato a contrarre a condizioni imposte dal venditore e che la clausola “visto e piaciuto” è un accessorio del contratto che può essere cancellata dal formulario in fase di trattative.
Se poi il venditore non intende cancellarla e noi intendiamo comunque acquistare il veicolo possiamo assumere tutti i rischi che vogliamo, purché consapevolmente.
Perciò in tal caso è meglio contrattare sul prezzo – perché le garanzie hanno un valore – e far esaminare il veicolo da un’autofficina di fiducia e da un’autocarrozzeria.
Qualora il venditore sia mal disposto a far esaminare il veicolo può darsi che abbia qualcosa da nascondere anche se il mezzo ci appare come nuovo.
Ricordiamoci, infatti, che auto a chilometraggio basso possono aver subito anche gravi incidenti ed aver subito riparazioni non visibili ad un occhio non esperto.
Avv. Marco Giudici