Monopattini sharing a Roma: quale scegliere, chi ci assicura, come e dove guidare.

Sul territorio di Roma sono attivi i servizi di condivisione dei monopattini elettrici. I cittadini dell’Urbe, ma non solo loro, potranno quindi spostarsi con mezzi alternativi alla mobilità tradizionale rispetto a quelli già diffusi in città.

Il servizio è stato introdotto con deliberazione della giunta capitolina 75/20 e si è creato in breve tempo un sistema concorrenziale, tant’è che sempre più aziende concedenti stanno diventando protagoniste di questa mobilità innovativa di tipo free-floating.

Ogni qual volta un cittadino fa uso di un mezzo in modalità condivisa intrattiene un rapporto di natura contrattuale. Ad esempio, a fronte di un diritto di utilizzare il mezzo, vi sono obblighi che il consumatore assume di pagare il prezzo del noleggio, non parcheggiare il veicolo in zone private, non manometterlo, non trasportare persone, ecc.

Va detto, inoltre, che chi guida un veicolo deve utilizzarlo in modo proprio e custodirlo con diligenza, rispettare le norme del codice della strada ed usare regole di prudenza, in particolare se il mezzo è un monopattino, che ha un tasso di incidentalità maggiore rispetto, ad esempio, alle biciclette.

Prima di salire a bordo di un monopattino, quindi, è bene conoscere qualche informazione utile, sia di natura contrattuale, sia con riguardo alle caratteristiche tecniche, alla disciplina di circolazione, all’assicurazione in caso di danni a noi stessi ed a terzi, onde evitare di incorrere in spiacevoli sorprese in caso di controlli o di incidenti.

Vediamo qualche informazione utile, raffrontando alcuni aspetti delle condizioni contrattuali di quattro operatori (Helbiz, Bird, Lime e Dott), che raccomando di leggere approfonditamente.

Età: attenzione ai minori

Per legge, i monopattini possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto 14 anni. Se a bordo viene colto un minore in età inferiore la sanzione amministrativa prevista va da € 100 a 400 (art. 75-ter, L. 145/2018).

Sotto i diciotto anni è obbligatorio indossare un idoneo casco protettivo, pena la sanzione da € 50 a 200 (ex art. 75-quater, L. 145/2018).

Tuttavia, queste regole generali non valgono a bordo di Bird, Lime e Dott, che impongono condizioni più restrittive e non consentono l’utilizzo dei veicoli al di sotto dei 18 anni.

Questo significa che se un minore si mette alla guida di un mezzo di Bird, Lime o Dott, oltre a violare una regola contrattuale, ben potrebbe, ad esempio, non essere coperto da assicurazione sulla responsabilità civile in caso di sinistro.

Per ovviare al problema basta rivolgersi alla compagnia Helbiz, che acconsente all’utilizzo dei propri veicoli da parte dei minori, sebbene a determinate condizioni.

In particolare, si legge che “potrà tuttavia utilizzare il Monopattino o la Bicicletta Helbiz chi abbia compiuto almeno 14 anni (“Minore”) nella sola ipotesi in cui il genitore o il tutore legale del Minore stesso: 
i) abbia registrato l’Account per conto del minore; 
ii) abbia prestato il proprio consenso; 
iii) si sia impegnato a supervisionare l’utilizzo del Servizio da parte del Minore; 
iv) abbia dichiarato e garantito che lo stesso ed il Minore hanno accettato i presenti Termini e Condizioni ed abbia, altresì, garantito di essere pienamente responsabile per ogni infortunio, danno, costo e spesa che possa derivare dall’utilizzo dei servizi da parte del Minore, mediante l’invio di apposita e-mail all’indirizzo: support@helbiz.com, in conformità con quanto prescritto nei presenti Termini e Condizioni ed in ogni caso secondo quanto prescritto dalla legge italiana.

Area di circolazione e penali

Il sistema free-floating prevede che l’utente possa prelevare un veicolo, circolarvi nel territorio delimitato dalla società concedente e restituirlo lasciandolo su strada, in zona dove non intralcia e dove è consentita la sosta.

Se il veicolo viene anche solo utilizzato al di fuori dell’area delimitata, Dott si riserva di disabilitarlo, Lime di addebitare € 50,00 aggiuntive, Helbiz prevede, invece, condizioni più complesse, ossia: “Qualora l’Utente utilizzi il Monopattino o la Bicicletta fuori dall’area operativa della città dove è iniziato il Noleggio, Helbiz potrà addebitare al Cliente, a titolo di importi anticipati, la somma di Euro 10,00 al superamento del limite esterno dell’Area Helbiz. Eventuali importi a credito del Cliente, maturati per i predetti addebiti anticipati, saranno riaccreditati al Cliente al termine del Noleggio all’interno dell’Area Operativa dove è iniziato il Noleggio, se superiori al costo complessivo del Noleggio. In ogni caso gli addebiti anticipati saranno in tutto o in parte compensati con il costo finale del Noleggio” (art. 10).

Ad ogni modo, l’importante è che i veicoli siano parcheggiati nelle aree delimitate dalle app, onde evitare che le società pongano a carico dell’utente i costi di recupero, da € 10,00 di Helbiz a € 100,00 di Lime, fino ad € 300,00 per Dott, mentre gli addebiti di Bird sono a loro esclusiva discrezione.

L’assicurazione

E’ bene ricordare che il conducente del veicolo è sempre civilmente responsabile per i danni cagionati a terzi, a cose o a persone secondo le norme generali che regolano la materia ed in mancanza di idonea copertura assicurativa le conseguenze potrebbero essere oltremodo spiacevoli.

Tra le previsioni di legge, infatti, vi è l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio in modalità free-floating (art. 75-septies, L. 145/2018).

Senonché, l’operatore Bird riferisce di avere un’assicurazione generale di responsabilità civile (rimandando ad un indirizzo mail non funzionante (nota1) per ulteriori informazioni su termini e condizioni di polizza), e l’operatore Lime non menziona l’esistenza di garanzie assicurative.

Non appare verosimile che questa compagnia operi senza offrire una copertura, anche perché la giunta di Roma Capitale, nella delibera citata, ha stabilito che “deve essere garantita dagli Operatori una copertura assicurativa per responsabilità civile con un massimale di almeno euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, anche se appartenenti a più persone o appartenenti al patrimonio di Roma Capitale o di altre persone giuridiche pubbliche o private”.

Se dobbiamo presumere che una copertura vi sia, resta, ad ogni modo, il nodo della trasparenza contrattuale, peraltro insufficiente anche per quel che riguarda Helbiz, i cui termini, infatti, prevedono, all’art. 13, che la polizza assicurativa garantisce l’utente contro la responsabilità posta a suo carico rispetto a lesioni cagionate a terzi o a danni accidentali ai beni di terzi derivanti dall’utilizzo di un monopattino o di una bicicletta. Viene inoltre espressamente previsto che “L’assicurazione non fornisce copertura in relazione a qualsiasi lesione o danno di cui l’utente sia vittima in caso di incidente”.

Nel caso ora esaminato, ma molto probabilmente anche negli altri, l’assicurazione non tutela il conducente per danni che potrebbe procurarsi su un mezzo reputato discretamente pericoloso.

Il caso di Dott è differente, perchè l’operatore mette a disposizione una pagina contenente le condizioni generali di assicurazione, sufficientemente esaustive, dove viene espressamente dichiarato che la garanzia opera in caso di lesioni gravi o di decesso dell’utilizzatore.

Attenzione, però, perchè i danni alla testa non sono assicurati qualora il conducente non abbia indossato il casco al momento del sinistro. Per tutto il resto si raccomanda un’attenta lettura del prospetto illustrativo.

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Circolazione dei monopattini: cosa prevede la legge

Il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica (ossia non quelli privi di motore né quelli azionabili senza una spinta muscolare iniziale) è stato oggetto di un apposita regolamentazione di cui al decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti del 4 giugno 2019 e dalla L. 145/2018 modificata dalla L. 8/2020.

Caratteristiche tecniche

E’ importante sapere, anche qualora si voglia acquistare un veicolo conforme alle normative vigenti, che oggi i monopattini devono essere dotati di alcune caratteristiche, in assenza delle quali si rischia di incorrere in sanzioni amministrative.

In particolare, per avere un mezzo conforme ed evitare la sanzione prevista da 100 a 400 euro, il veicolo deve essere:

  • dotato di motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W;
  • non dotato di un seggiolino;
  • dotato di una serie di componenti indicati dal DM quali: manico, leva del freno, acceleratore, display di controllo, manubrio, cavo elettrico o freno, sistema di bloccaggio per la regolazione dell’altezza del manubrio, piantone dello sterzo, head tube (collegamento forcella-telaio), forcella anteriore, ruote (2 ruote), telaio, pedana, forcella posteriore, gruppo di frenatura principale, motore, trasmissione, batteria;
  • se in grado di sviluppare velocità superiori a 25 km/h deve essere dotato di regolatore di velocità, configurabile in funzione di detto limite; per poter essere utilizzato su aree pedonali il limitatore deve poter essere configurato per una velocità non superiore a 6 km/h;
  • marcato CE, come da direttiva n. 2006/42/CE;
  • equipaggiato con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive. In mancanza si potrà circolare ma non mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione.

Dove circolare

Si può guidare sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione delle biciclette (con esclusione di strade urbane con limite di velocità superiore a 50 km/h e quelle ove vige il divieto di transito per le biciclette), nonché sulle strade extraurbane, ma in tal caso solo all’interno della pista ciclabile.
Non è consentita la circolazione sul marciapiede (espressamente destinato ai pedoni ex art. 3 del C.d.S.).

Norme comportamentali

Gi utilizzatori (art. 75-quater, L. 145/2018), se non vogliono incorrere nella sanzione da 50 a 200 euro:

  • devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano;
  • non devono essere mai affiancati in numero superiore a due;
  • devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta;
  • non devono trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo;
  • da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Altre norme comportamentali estratti dall’art. 377 del regolamento del C.d.S.

E’ bene rammentare che gli utilizzatori di monopattino:

  • nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono;
  • nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano;
  • in ogni caso, devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare;
  • da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, non possono utilizzare, ma solo condurre a mano, i mezzi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva;
  • ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.

Traino e trasporto passeggeri

è espressamente vietato. Sul monopattino si va da soli e in piedi.

Avv. Marco Giudici
(riproduzione riservata)


Nota 1 – L’operatore risponde così:
“Hello legale@marcogiudici.com,
We’re writing to let you know that the group you tried to contact (tsemea) may not exist, or you may not have permission to post messages to the group. A few more details on why you weren’t able to post:
You might have spelled or formatted the group name incorrectly.
The owner of the group may have removed this group.
You may need to join the group before receiving permission to post.
This group may not be open to posting.
If you have questions related to this or any other Google Group, visit the Help Center at https://support.google.com/a/bird.co/bin/topic.py?topic=25838.
Thanks,
bird.co admins”

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