Con la sempre più ampia diffusione dei social network, specialmente quelli come Facebook che consentono di creare gruppi di persone abitanti negli stessi quartieri, capita sempre più spesso di trovare segnalazioni ed annunci di coloro che dopo aver ritrovato un oggetto smarrito si adoperano per tentare di restituirlo all’ignoto proprietario.
Si tratta di brevi annunci più o meno complessi, quasi sempre accompagnati da foto, che alcune volte indicano semplicemente dove può essere ritirato l’oggetto trovato, mentre altre volte ambiscono ad assicurare che il bene possa essere recuperato dall’effettivo proprietario e, quindi, non da chi si qualifica come tale per tentare di impossessarsene illecitamente.
In sintesi, capita spesso di vedere foto con questi commenti didascalici: “ho trovato questa carta di credito, lo lascio al bar di via dei Colli“, oppure “ho ritrovato queste chiavi della Fiat, le consegno a chi mi descrive il portachiavi“.
Tuttavia, va detto che il ritrovatore, pur essendo in perfetta buona fede, così facendo intraprende un’iniziativa fai-da-te non corretta e per lui potenzialmente pericolosa. Vediamo perché.
Cosa dice la legge
Il codice civile, all’art. 927, stabilisce che “Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento“.
Perciò, chi conosce il proprietario, il possessore o il detentore, lo deve rintracciare per consegnargli la cosa trovata, altrimenti si deve recare al comune di appartenenza per darla nelle mani del sindaco o persona da lui delegata.
In merito ai tempi, si legge che la consegna al sindaco deve avvenire “senza ritardo”, onde aumentare le possibilità del malcapitato proprietario di ritrovare l’oggetto smarrito nel più breve tempo possibile.
Va bene anche portare l’oggetto smarrito alle forze dell’ordine, ma queste, salvo che non abbiano interesse a compiere degli accertamenti specifici, finiranno per consegnarlo al comune.
Gli oggetti smarriti devono avere un valore economico, perchè il legislatore parte dal presupposto che solo i beni suscettibili di valutazione e privi di possessore vadano considerati smarriti. In sintesi, un vecchio chiodo arrugginito non è un oggetto smarrito.
Inoltre, devono essere smarriti, non abbandonati, perchè per questi ultimi (res derelictae) è prevista un’altra disciplina.
Sotto il profilo penale, fino al 2016 era altresì previsto il reato di cui all’art. 647 c.p. che puniva, tra l’altro, coloro che “avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull’acquisto della proprietà di cose trovate” con la reclusione fino ad un anno o con la multa da 30 a 309 euro. L’intera disposizione è stata abrogata dall’art. 1, D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.
Regole a parte sono previste per le cose ritrovate sui treni (R.D.L. 25.1.1940, n. 9, abrogato da D.L. 22.12.2008, n. 200, conv. L. 18.2.2009, n. 9) e negli aeroporti (L. 18.5.1967, n. 401L. 18/05/1967, n. 401; D.M. 1.8.1967; D.M. 7.9.1967).
Perciò, codice civile alla mano, per aiutare tutti coloro che in buona fede ritrovano un oggetto e si adoperano pubblicamente per ritrovare il proprietario, anziché commentare l’iniziativa in modo a volte improprio bisognerebbe consigliare loro di seguire la legge.
Questo perchè chi decide di recuperare un oggetto smarrito, pur nella piena buona fede e nella convinzione di compiere un gesto civico esemplare, adotta un comportamento che non è privo di rilevanza civile, assumendosi delle responsabilità e correndo dei rischi: per richiamare gli esempi di prima, se su una carta di credito ritrovata vengono compiute delle operazioni fraudolente i primi sospetti potrebbero ricadere su chi ha materialmente appreso la carta per cercare il titolare. Analogo discorso potrebbe valere per chi trova chiavi di un veicolo che poco dopo viene rubato o di un appartamento che viene svaligiato.
Quindi, prima o dopo aver annunciato sui social di aver ritrovato un oggetto, bisognerebbe consegnarlo all’ufficio comunale di competenza, che nella città di Roma è il “Reparto Oggetti Rinvenuti” della Polizia Locale, che si trova in Circonvallazione Ostiense 191, 00154 Roma (Tel: 0667693214; e-mail oggettismarriti@comune.roma.it; PEC: protocollo.polizialocale.com@pec.comune.roma.it).
Dopo un anno dalla consegna al sindaco il bene può diventare del ritrovatore
Ricevuto l’oggetto, il sindaco deve rendere nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta (art. 928 c.c.). Segnalo questo link come esempio di pubblicazione.
Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata.
Le spese della procedura
Il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse (art. 929 c.c.).
Se si fa vivo il proprietario, deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, ma solo se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede 5,16 euro, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo, ma se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (art. 930 c.c.).
Avv. Marco Giudici
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