Il danno derivante dal dolore per la perdita dell’animale da compagnia è risarcibile, in quanto il rapporto che si instaura tra padrone e animale d’affezione è, di fatto, una relazione tra esseri viventi, che si inserisce tra quelle «attività realizzatrici della persona» tutelate dall’articolo 2 della Costituzione. Così si è espresso il Tribunale di Brescia, sez. II Civ., con sentenza del 22 ottobre 2019 n. 2841, di seguito riportata integralmente, richiamando peraltro altre pronunce conformi.
Ma è sempre così?
Dobbiamo chiederci se, al di là del singolo caso, nel nostro ordinamento il padrone ha diritto ad un risarcimento per l’angoscia e il dolore patito qualora il suo animale da affezione venga, ad esempio, investito da un veicolo o smarrito da un allevamento.
Per la verità la Cassazione ha un orientamento prevalente difforme rispetto a quello sopra richiamato, perché non ritiene riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile la perdita, a seguito di un fatto illecito, di un animale di affezione, in quanto essa non e’ qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata, non potendo essere sufficiente, a tal fine, la deduzione di un danno in re ipsa, con il generico riferimento alla perdita della “qualità della vita” (Cass. Civ., sez. VI ter, ord. 23 ottobre 2018, n. 26770).
Vi sono altre numerose pronunce, sia dei tribunali e dei giudici di pace, volte a riconoscere, a talune condizioni, il risarcimento del danno derivante da morte o da perdita dell’animale da affezione causato da terzi quali autisti imprudenti, veterinari o allevamenti imperiti o negligenti, ecc., e non mancano pronunciamenti in tal senso della Cassazione (Cass. Civ., sez. III, sent. 25 febbraio 2009 n° 4493).
Valga per tutti l’esempio del Tribunale di Torino, che con sentenza del 29 ottobre 2012, anche in considerazione della legge n. 201/2010, con cui lo Stato Italiano ha ratificato la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia (la quale valorizza l’importanza di questi ultimi a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società), ha riconosciuto che il rapporto tra padrone ed animale da affezione deve essere oggi ritenuto espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e, quindi, come vero e proprio bene della persona, tutelato dall’art. 2 della Costituzione. Laddove allegato, provato e dotato dei necessari requisiti di gravità, ha ritenuto pertanto risarcibile il danno non patrimoniale subito a causa della perdita dell’animale d’affezione o della sua lesione.
E’ quindi possibile agire per ottenere il ristoro del danno derivante dalle sofferenze del padrone del cane, del gatto, del cavallo, e di altri animali da affezione, ma a proprio rischio e pericolo, considerando che negli uffici giudiziali è generalmente ritenuto che l’ingiustizia non sia costituzionalmente qualificata e che non possa parlarsi di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere del padrone.
Avv. Marco Giudici
(riproduzione riservata)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE
nella persona del Giudice Unico Dott. Antonella Cerretti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7387/16 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa con atto di citazione in notificato in data 28/04/2016
da
(…), C.F.: (…), rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’Avv. Pi.Bi., nel cui Studio sito in Sirmione (Brescia), Via (…), è elettivamente domiciliato,
contro
(…), C. F.: (…), già titolare dell’impresa individuale “Selezione del Cane Corso (…) di (…)”, rappresentata e difesa giusta delega in atti dagli Avv.ti Ca.Gi. e Ma.Ba., con Studio sito in Bologna, Via (…),
Oggetto: risarcimento danni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28/04/2016, parte attrice conveniva in giudizio avanti l’intestato Tribunale la sig.ra (…), già titolare dell’impresa individuale “Selezione del Cane Corso di (…)”, esponendo che in data 03/01/2015 aveva affidato alla convenuta, presso l’allevamento canino denominato “Selezione Del Cane (…) di (…)”, ubicato in L. (B.), di cui la convenuta era titolare, il proprio cane di razza corso, di sesso femminile, chiamato (…) (microchip n.(…) – nominativo all’anagrafe canina: “(…)”), perché venisse coperta da un maschio, ed in data 11/01/2015 l’attore veniva notiziato della scomparsa del cane che era avvenuta nella campagna circostante un carpodromo sito in B. (B.), luogo lontano circa 25 km dall’allevamento canino ove il sig. (…) aveva consegnato il cane. L’attore deduceva che, appena avuta notizia dello smarrimento del cane, aveva dato immediatamente corso ad approfondite ricerche della propria cagna, ricorrendo anche alla collaborazione della propria compagna e di alcuni amici, perlustrando le campagne circostanti il centro abitato di Borgosatollo ed i comuni limitrofi, non portando, tuttavia, tali ricerche al ritrovamento del cane.
L’attore sig. (…) deduceva inoltre che dopo la perdita della propria cagna (…), aveva sviluppato un disturbo depressivo, con sofferenza e perdita del sonno, tanto che lo stesso si era visto costretto a ricorrere a terapia psicologica di sostegno da parte dello psicologo Dott. (…).
Il sig. (…) precisava quindi che l’odierna convenuta, riconoscendo pacificamente la propria responsabilità, gli aveva corrisposto, a titolo risarcitorio, l’importo di Euro 2.000,00 somma trattenuta dall’attore a titolo di acconto sul maggior danno che affermava di aver subito.
L’attore richiedeva quindi la condanna della convenuta al risarcimento della somma di Euro 4.000,00 a titolo di danno patrimoniale, di cui Euro 3.000,00 per il valore economico del cane (…) ed Euro 1.000,00 per i costi sostenuti per l’utilizzo della propria autovettura onde dar corso alle ricerche, nonché la somma di Euro 10.000,00, da liquidarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale – danno morale – subito per la perdita del proprio animale d’affezione.
Si costituiva la convenuta affermando che la cagna, per un caso meramente fortuito e imprevedibile, era scappata superando le recinzioni del carpodromo dove era stata condotta perché venisse coperta da altro cane maschio, ignorando i richiami e che, nonostante le ricerche effettuate per mesi dal personale dell’allevamento, non era stata più ritrovata. Sosteneva poi, la convenuta, che l’importo di Euro 2.000,00, già corrisposto all’attore, doveva ritenersi satisfattivo di tutti i danni subiti dal sig. (…).
Ammessi i capitoli di prova dedotti da parte attrice, assunte le prove testimoniali, rigettata la richiesta di CTU, il Giudice formulava una proposta transattiva, fissando l’udienza del 02/03/2018 alla quale partecipava solamente l’attore con il proprio legale, mentre nessuno compariva per la convenuta.
Con comparsa in data 17 aprile 2018 gli Avv.ti (…) e (…) si costituivano nel presente giudizio quali nuovi procuratori per la convenuta (…), facendo proprie le deduzioni, argomentazioni, eccezioni, istanze, produzioni e conclusioni tutte di cui agli scritti difensivi del precedente difensore Avv. G. Tripodi.
All’udienza del 06/12/2018, parte attrice precisava le conclusioni richiamando quelle già formulate nella propria memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. qui di seguito riportate:
In via principale e nel merito: per i motivi e le causali tutti esposti nella narrativa dell’atto di citazione nonché nei successivi scritti difensivi nell’interesse dell’attore, accertati i fatti per cui è causa, valutati gli elementi documentali versati in causa dall’attore e le risultanze delle prove orali acquisite al processo, condannare la sig.ra (…), già titolare dell’impresa individuale “Selezione del Cane (…) di (…)”, al risarcimento dei seguenti danni in favore dell’attore sig. (…):
– la somma di Euro 4.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, di cui Euro 3.000,00 per il valore economico del cane di proprietà dell’attore, ed Euro 1.000,00 per i costi sostenuti dall’attore nell’utilizzo della propria autovettura onde dar corso alle ricerche del cane,
– la somma di Euro 10.000,00, da liquidarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale – danno morale – subito dall’attore per la perdita del proprio animale d’affezione,
e così complessivamente, dedotto l’importo di Euro 2.000,00 già versato in risarcimento dalla convenuta all’attore e trattenuto dal sig. (…) a titolo di acconto sulla maggiore somma allo stesso dovuta, l’importo di Euro 12.000,00, o il diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia dall’Ill.mo Giudicante ex art.1226 c.c., il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo effettivo.
In via istruttoria: si reitera l’istanza a che il Giudice disponga C.T.U. atta a dar conferma, tenuto anche conto del potenziale utilizzo dell’animale a scopo riproduttivo e della commerciabilità dei cuccioli, del valore economico della cagna (…), di proprietà del sig. (…), nell’importo come quantificato da parte attrice in proprio atto di citazione.
In ogni caso: spese e compenso professionale della presente causa interamente rifusi; sentenza esecutiva come per legge.
Parte convenuta precisava:
In via principale, nel merito: accertata l’assoluta infondatezza della domanda di parte attrice, provvedere a respingere la stessa per le ragioni tutte esposte in atti.
In ogni caso: compensi di causa interamente rifusi, oltre 15% ex art. 2, II c., D.M. n. 55 del 2014, c.p.a. e i.v.a. in misura di legge e spese.
Acquisite le comparse conclusionali, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va parzialmente accolta.
L’attore, Sig. (…), aveva consegnato la propria cagna (…) alla convenuta (…) per l’accoppiamento con un cane maschio della stessa razza, corso, il giorno 03/01/2015 e dopo qualche giorno, il 11/01/2015 veniva notiziato della scomparsa del cane, circostanza peraltro confermata dalla stessa convenuta, che ha contestato solamente l’entità del risarcimento, per aver provveduto, ante causam, a corrispondere la somma di Euro 2.000,00, dalla stessa ritenuta satisfattiva.
L’entità dei danni patrimoniali richiesti dall’attore, viene quantificata in Euro 4.000,00, di cui Euro 3.000,00 per il valore economico del cane scomparso, ed Euro 1.000,00 a titolo di costi sostenuti per l’utilizzo della propria autovettura per effettuare le ricerche dell’animale.
Per quanto attiene al valore del cane, tale somma non risulta provata.
L’attore indica la somma di Euro 3.000,00 come valore dell’animale, “anche in considerazione della capacità riproduttiva del cane”, e dei “proventi che avrebbe potuto percepire da tale attività”, ma non produce alcun documento o prova testimoniale al riguardo, né certificati medici veterinari attestanti la salute del cane.
La dichiarazione prodotta in atti a firma di tale (…)O., non presentatosi in udienza ed alla cui testimonianza l’attore ha rinunciato, non è sufficiente a fornire prova.
Non è stata prodotta la fattura di acquisto del cane, acquistato presso la stessa convenuta, come da questa precisato nei propri scritti difensivi e come indicato nel certificato di pedigree (prodotto in atti al doc. n. 1).
Parte convenuta, a tale proposito, ne fa solamente un richiamo nella propria conclusionale (neppure replicata dall’attore), ma anch’essa non la produce, e si richiama a quanto a tal proposito indicato nella perizia dell’assicurazione in Euro 350,00, che aveva corrisposto, ante causam, la somma di Euro 1.000,00, comprensiva di danno patrimoniale e non patrimoniale.
In corso di causa il Giudice ha respinto la richiesta CTU, che “non è una fonte di prova nella disponibilità delle parti … ma uno strumento che consente al Giudice di acquisire .. conoscenze ed esperienze tecniche che sfuggono alla sua preparazione giuridica” (Cass. N 9060/2003), che non avrebbe potuto fornire, stante la mancanza di prove al riguardo, ed, ovviamente, non essendoci più il cane, elementi utili al Giudicante per confermare la richiesta di Euro 3.000,00.
Non ha dimostrato di aver partecipato a competizioni canine o di aver effettuato commercio di cuccioli o di aver preso contatti a tal fine, restando quindi, “il potenziale utilizzo dell’animale a scopo riproduttivo” e “la commerciabilità dei cuccioli”, solo ipotizzati.
L’attore non chiede la valutazione secondo equità.
Tale voce di danno va quindi respinta.
Per quanto attiene alla richiesta somma di Euro 1.000,00 a titolo di costi sostenuti per l’utilizzo della propria autovettura Audi per effettuare le ricerche del cane, va invece accolta.
Dalle prove testimoniali acquisite agli atti risulta che l’attore, dal giorno seguente alla ricezione della notizia, dava inizio alle ricerche coadiuvato dai Sig.ri (…) e (…) che a volte lo accompagnavano la mattina, altre il pomeriggio o la sera. La teste (…) ha dichiarato di aver effettuato ricerche del cane insieme all’attore o separatamente, una volta anche di sera quando aveva dormito in macchina vicino al laghetto di Borgosatollo. La moglie del’attore, Sig.ra (…), ha confermato che il marito, nel periodo compreso fra l’11/01/2015 ed il 31/01/2015 usciva tutti i giorni per le ricerche alle quali qualche volta ha partecipato anche lei.
Il conteggio dei costi kilometrici ricavato dalle tabelle ACI del periodo interessato, indicato in Euro 0.26 al km, risulta congruo, ed il totale indicato per i kilometri percorsi adeguato, vista la distanza tra il luogo ove era scomparsa la cagna e l’abitazione dell’attore.
La ricerca effettuata dall’attore ed i viaggi nell’immediatezza del fatto e per i 20 giorni successivi, dato il dolore dallo stesso sentito per la perdita del proprio animale, risulta anche confermato dallo psicologo Dott. (…).
Il teste (…), psicologo, ha dichiarato che “il Sig. (…) è venuto nel mio studio tre volte … la figura del cane era molto presente nel suo mondo affettivo”, “venuto a conoscenza dell’accaduto il Sig. Aldo alle 14 di domenica 11 gennaio si precipita immediatamente a Borgosatollo e da quel giorno, per 20 giorni consecutivi passa giorno e notte a cercare (…)..”..
Il Dott. (…), che ha confermato di aver analizzato lo stato ed il profilo psicologico del Sig. (…) sia prima che dopo la perdita del cane, ha precisato di aver riscontrato nello stesso “una dolorosa sensazione di perdita accompagnata da una sfumata e presente incertezza sullo stato del cane; tali sentimenti, alla luce del legame che univa cane e padrone, risultano sufficienti a scalfire la serenità affettiva di quest’ultimo”.
Il dolore per la perdita del proprio cane, come accertato anche dal teste (…), che va a ledere la sfera emotiva del padrone, costituisce un danno che va risarcito, come affermato dalla giurisprudenza sul punto che rileva come sia “…rafforzato nella visione della comunità il bisogno di tutela di un legame che è diventato più forte tra cane e padrone, cosicché non possa considerarsi come futile la perdita dell’animale e, in determinate condizioni, quando il legame affettivo è particolarmente intenso così da far ritenere che la perdita vada a ledere la sfera emotivo-interiore del o dei padroni, il danno vada risarcito”, il danno derivante da perdita da animale da compagnia è risarcibile, posto che “il rapporto tra padrone e animale d’affezione può essere considerato espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e quindi come vero e proprio bene della persona, tutelata dall’art. 2 della Costituzione” . (Tribunale di Arezzo n. 940 / 2017)
E’ stato riconosciuto inoltre il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita dell’animale d’affezione anche in assenza di condotte costituenti reato, proprio valorizzando il particolare rapporto che si instaura tra essere umano ed animali domestici che “non può essere paragonato a quello con una cosa, trattandosi di una relazione con esseri viventi” e che “si inserisce tra quelle attività realizzatrici della persona che la Carta costituzionale tutela all’art. 2” (Tribunale di Vicenza n. 24/2017).
Per quanto attiene alla quantificazione di tale voce di danno, non essendoci tabelle di riferimento e non potendo essere ricondotto né alla figura del danno biologico, o esistenziale o da perdita di congiunto, va liquidato in via equitativa, tenuto conto dei due anni di vita che la cagna (…) ((…) per l’anagrafe canina) è vissuta con il Sig. (…) creando con lo stesso un legame affettivo che è venuto a mancare per il fatto dedotto, e che viene riconosciuto nella misura di Euro 4.000,00.
Per tutto quanto sopra esposto, tenuto conto che parte convenuta ha corrisposto, prima dell’introduzione del giudizio e come confermato dall’attore, la somma di Euro 2.000,00, parte convenuta andrà condannata al pagamento della somma di Euro 3.000,00, aggiornata ad oggi.
Oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Le spese di lite vengono compensate nella misura del 50% in ragione della parziale soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Civile, ogni diversa istanza od eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
– accoglie parzialmente la domanda formulata da parte attrice,
– condanna parte convenuta (…) a pagare a parte attrice (…) la somma di Euro 3.000,00 come descritto in parte motiva, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo,
– condanna altresì la convenuta a pagare le spese di lite in favore di parte attrice quantificate in Euro 4.835,00, compensate nella misura del 50% in ragione del parziale accoglimento della domanda, e così per Euro 2.417,50, oltre anticipazioni, spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Brescia il 9 ottobre 2019.
Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2019.