Una persona affetta da COVID-19 che si trova ricoverata in una struttura ospedaliera e desidera dettare le proprie ultime volontà, nelle sue condizioni di salute ed in questo particolare periodo potrà farlo con un testamento speciale.
L’art. 609 cod. civ. stabilisce, infatti: “Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d’infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, [ dal pretore o ] dal conciliatore [ ora : giudice di pace ] del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni. Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa”.
Il legislatore ha disciplinato forme ordinarie e forme speciali di testamento. Le prime sono indicate dall’art. 601 cod. civ. quali il testamento olografo, il testamento segreto e quello per atto pubblico. Il testamento olografo è un atto privato disciplinato dall’art. 602 cod. civ., scritto, datato e sottoscritto integralmente per mano del testatore con la propria abituale grafia, che non solo non ammette eterografie, ma finanche aiuti di terzi che guidano la mano del testatore stesso. Il testamento segreto e il testamento per atto di notaio prevedono la necessaria presenza del notaio.
Chi si trova in un ospedale con gravi patologie e non riesce a confezionare un testamento olografo perchè non è in condizioni di scrivere, se dotato della piena capacità di agire (non è minore, non è interdetto e non è incapace naturale) ed è ancora dotato della piena capacità di intendere e di volere, può ancora affidare validamente le proprie ultime volontà, ad esempio, al cappellano dell’ospedale o ad un prete o diacono della vicina parrocchia, ma anche ad un imam o a un rabbino, ossia a prescindere dalla confessione religiosa di appartenenza del testatore e del ministro di culto.
Il testamento speciale perde efficacia trascorsi tre mesi dalla cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie e se il testatore muore nell’intervallo, e deve essere depositato, appena è possibile, nell’archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto (610 cod. civ.).
Bisogna fare un uso prudente di questa soluzione offerta dal legislatore, in special modo facendo attenzione ove il testatore volesse evitare di consegnare la scheda testamentaria da lui scritta a soggetti intenzionati ad occultarla, distruggerla o alterarla, quali, ad esempio, un familiare in lite con gli altri o un erede legittimo che intende modificare le volontà espresse o favorire l’apertura di una successione legittima in luogo di quella testamentaria. Va infatti tenuto conto che secondo un’interpretazione della giurisprudenza di merito, il testamento speciale è valido solo nell’ipotesi in cui vi sia l’impossibilità del testatore di avvalersi di una delle forme testamentarie ordinarie (Trib. Salerno, sez. II, sent. 1 marzo 2004, n. 565). Ciò significa che se il testatore, al tempo in cui ha dettato testamento, aveva la possibilità di confezionarne uno olografo, si corre il rischio che il testamento speciale, una volta impugnato, sia dichiarato nullo.
E’ opportuno, inoltre, che il testatore non detti disposizioni in favore della persona che riceve testamento ed ai due testimoni. Ciò in quanto, pur non essendo prevista un’apposita norma per i testamenti speciali, va considerato che il codice civile, all’art 597 sanziona con la nullità le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell’interprete intervenuti al testamento medesimo, mentre all’art. 598 considera parimenti nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che siano approvate di mano dello stesso testatore o nell’atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto è stato consegnato in plico non sigillato.
Avv. Marco Giudici
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